Ergastolo ostativo e funzione "variabile" della pena: una prospettiva costituzionale ed europea
DOI:
https://doi.org/10.6092/2421-0528/6429Parole chiave:
ergastolo ostativo, costituzione, funzione rieducativa della pena, convenzione europea dei diritti dell'uomo, ruolo della giurisprudenzaAbstract
L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il condannato per reati particolarmente gravi, a meno che non collabori con la giustizia, non accede ai benefici normalmente concessi agli ergastolani. Ciò si traduce in una pena potenzialmente perpetua (c.d. “ergastolo ostativo), la cui legittimità costituzionale, sotto il profilo del principio della funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), sembrerebbe dubbia. Senonché, in un’ottica di polifunzionalità della pena, lo scopo rieducativo non è assoluto, ma concorre con altre funzioni altrettanto rilevanti ed egualmente meritevoli di tutela.